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Ultimo aggiornamento:
30-01-10


I.P.F. ONLUS TARANTO

IMPOSTE SUI REDDITI - Ambito
normativo
In base al comma 2, articolo 13, decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, ai fini delle imposte sui redditi, le derrate
alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in
alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai
sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
la predetta disposizione in materia di
cessioni gratuite si applica a condizione che il cedente ne dia
preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, all'Ufficio delle Entrate competente e che, entro
il quindicesimo giorno del mese successivo, provveda ad
effettuare un'apposita annotazione sui registri IVA (ovvero in
apposito prospetto). Per le cessioni di beni facilmente
deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della
comunicazione preventiva.
La ONLUS beneficiaria dovrà, dal canto suo, attestare in
apposita dichiarazione da conservare agli atti, il proprio
impegno a utilizzare i predetti beni in conformità alle proprie
finalità istituzionali a pena di decadenza dai benefici fiscali.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTIVO - Ambito
normativo
Sul versante dell'I.V.A. il decreto legislativo richiamato non
apporta significative innovazioni. L'articolo 14 si limita ad
alcune marginali modifiche al D.P.R. 633/72, per inserire le
ONLUS nella normativa già esistente estendendo ad esse i
trattamenti già previsti per analoghe categorie di soggetti. Per
effetto di tali modifiche: "le cessioni gratuite di beni, ad
esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non
rientra nell'attività propria dell'impresa, effettuate a favore
di ONLUS costituiscono, per il cedente, operazioni esenti ai
fini IVA".
In particolare si rimanda alle novità introdotte dal comma 15
dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133: "i prodotti
alimentari non più commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di
etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per
prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente alle
ONLUS e da queste ritirati presso i luoghi di esercizio
dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto".
Tale disposizione consente all'impresa donante il diritto alla
detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti. Ai fini
dell'applicazione del regime agevolato di cui al comma 15
dell'articolo 6 della legge 133/99: n l'impresa donante dovrà
inserire nel DDT che accompagna le merci al seguente causale:
"prodotti non più commercializzabili per errori di
confezionamento, ecc., ceduti gratuitamente ai sensi
dell'articolo 6 comma 15 della legge 133/99";